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Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.011. in V Commissione in sede referente riferita al C. 4200

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 24/01/2017  [ apri ]
3.011.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni per garantire l'approvvigionamento idrico per le isole minori mediante il trasporto marittimo di cabotaggio di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili e liposolubili).

  1. Le competenze di cui al decreto ministeriale 10 ottobre 1988, n. 474, riguardanti l'autorizzazione per il trasporto marittimo di cabotaggio di acqua potabile e di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili e liposolubili, sono trasferite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2. Gli oneri comunque connessi all'attività tecnica, ivi comprese le spese di viaggio, soggiorno e le eventuali indennità, alle condizioni e nella misura previste dalle norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato, restano a carico della società richiedente, che provvederà al relativo versamento su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere assegnati su apposito capitolo dello stato di previsione di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Qualora l'istanza di autorizzazione abbia ad oggetto esclusivamente il trasporto di acqua e/o di sostanze alimentari liquide sfuse idrosolubili, ai fini del rilascio della stessa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvarrà direttamente del supporto degli Uffici di Sanità Marittima locali.
  4. Con uno o più decreti successivi del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, saranno definite le procedure applicative ed autorizzative relative al trasporto di altre sostanze alimentari sfuse liposolubili, ivi comprese le eventuali forme di concertazione con altre amministrazioni interessate.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.