Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per la prevenzione e gestione del rischio idrogeologico).
1. Le compensazioni mediante cessione dei materiali litoidi rimossi dal demanio idrico, previste dalle Ordinanze di protezione civile emanate a seguito di eventi alluvionali o a scopo preventivo, in favore dei soggetti realizzatori degli interventi e a scomputo totale o parziale del costo a carico dell'amministrazione appaltante, sono calcolate sul costo complessivo degli interventi stessi, comprensivo di IVA e spese tecniche.