Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
1. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1:
la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sedici»;
dopo la lettera h) è aggiunta la seguente: «h-bis) dello Stretto di Messina».
b) all'Allegato A:
al numero 6) la parola: «Messina» è soppressa;
dopo il numero 8) è aggiunto il seguente: «8-bis) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO DI MESSINA – Porto di Messina».