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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.015. in Assemblea riferita al C. 4200-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/02/2017  [ apri ]
6.015.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Defiscalizzazione zone franche ASI localizzate nelle aree a e c della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 341-quater, sono aggiunti i seguenti:
   «341-quinquies. Al fine di rafforzare lo sviluppo economico di regioni con un alto tasso di disoccupazione, nonché di promuovere lo sviluppo economico delle regioni che registrano un tasso di crescita inferiore a quello della media nazionale, le aree di sviluppo industriale localizzate nelle “zone a” o nelle “zone c” della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione europea il 6 luglio 2010 (n. 117/10 – Italia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 18 agosto 2010 C 215, sono considerate zone franche, di seguito denominate “zone franche ASI”. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, che provvede al finanziamento dei programmi di defiscalizzazione.
   341-sexies. Le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 che iniziano, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021, una nuova attività economica nelle “zone franche ASI”, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 341-quinquies:
    a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta;
    b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;
    c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), a decorrere dall'anno 2017 e fino all'anno 2021, per i soli immobili situati nelle zone franche ASI posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
    d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività.

   341-septies. Per le imprese di cui al comma 341-sexies è stabilito l'obbligo, pena la perdita delle agevolazioni, di permanenza per almeno cinque anni nella zona franca ASI in cui hanno iniziato la nuova attività economica.
   341-octies. Possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341-sexies le piccole e medie imprese che abbiano avviato la propria attività in una zona franca ASI prima della data di entrata in vigore della presente disposizione e che non si trovino in difficoltà ai sensi degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 244 del 1o ottobre 2004. Per le stesse imprese vale l'obbligo di ulteriore permanenza almeno quinquennale di cui al comma 341-septies.
   341-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali di cui ai commi 341-sexies e 341-octies.
   341-decies. All'onere derivante dall'attuazione del comma 341-quinquies, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, si provvede:
    a) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
    b) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».