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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.15. in Assemblea riferita al C. 4200-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 07/02/2017  [ apri ]
4.15.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al fine di sostenere l'occupazione e di garantire le migliori condizioni ed i requisiti di accesso al mercato delle linee di autotrasporto di competenza statale, all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 285, sono aggiunti, in fine, i periodi: «In ossequio al principio di effettività dello svolgimento dell'attività di trasporto di cui al regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, le autorizzazioni possono essere rilasciate a riunioni temporanee di imprese esclusivamente di tipo orizzontale. A tal fine, nell'atto di costituzione del raggruppamento devono essere specificate le relative quote di servizio di trasporto, svolte nella misura non inferiore al 20 per cento da ciascuna impresa raggruppata».
  10-ter. I soggetti autorizzati allo svolgimento di servizi di linea interregionali di competenza statale si adeguano alle previsioni di cui al comma precedente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministero effettua verifiche entro trenta giorni dalla comunicazione anzidetta e, in caso di mancato adeguamento, dichiara la decadenza pelle autorizzazioni.