Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
Art. 4.1.
1. Al fine di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 1:
la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «sedici»
dopo la lettera i) è aggiunta la seguente: «i-bis) del mare di Sicilia orientale 2».
b) all'Allegato A:
al numero 9) le parole: «Porti di Augusta e Catania» sono sostituite dalle seguenti: «Porto di Catania»;
dopo il numero 9) è aggiunto il seguente: «9-bis) AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE 2- Porto di Augusta».