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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.85. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/06/2017  [ apri ]
9.85.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 3, sostituire le parole da:, sia di cattura fino alla fine del comma 3 con le seguenti: devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità dell'ente Parco e devono essere eseguiti esclusivamente dal personale pubblico di sorveglianza e di polizia ambientale, coadiuvabile unicamente da personale dipendente dell'ente Parco e devono essere attuati esclusivamente mediante il ricorso a metodi non cruenti e non letali. Nei parchi, nelle aree protette e nelle aree contigue sono escluse dagli interventi di cui al presente articolo le specie di cui all'articolo 2 della legge n.  157 del 1992. Gli interventi in oggetto debbono sempre svolgersi nel rispetto delle direttive 147/2009 CE «Uccelli» e 43/95 CE «Habitat» e non possono essere condotti nel periodo tra il 1 gennaio ed il 30 settembre. Per l'avifauna, valgono le prescrizioni di cui all'articolo 19-bis della legge n.  157 del 1992.

ident. 9.46.