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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.6. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/06/2017  [ apri ]
9.6.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n.  394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 11 della legge n. 394 del 1991 è inserito il seguente: «Art. 11.1 – (Contenimento). – 1. Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla direttiva 2009/147/CE, del Parlamento europeo e del consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1992, con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n.  157. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste e i modi di verifica del piano medesimo. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE. Per la redazione, gestione e l'aggiornamento dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
  2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica provocati sulla conservazione di specie ed habitat di cui alla direttiva europea 2009/147/CE e alla direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.
  3. I piani di cui al comma 1 che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerano anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e devono essere attuati dal personale da esso dipendente, dagli istituti zooprofilattici o da personale appartenente a forze di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge 11 febbraio 1992, n.  157.
  4. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscano in modo non conforme alle modalità predeterminate si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza, inclusa l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni di cui all'articolo 30 della legge 11 febbraio 1992, n.  157 e all'articolo 30 della presente legge.
  5. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.
  6. Una quota pari al 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo deve essere versata in un apposito fondo presso ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo non cruenti».