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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.51. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/06/2017  [ apri ]
9.51.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  «8. In ogni parco nazionale o regionale è prevista la realizzazione di un'area faunistica avente come finalità prioritaria la riabilitazione e la reintroduzione in natura della fauna del parco. In ogni parco nazionale è prevista l'istituzione di un centro di recupero degli animali selvatici, con la finalità della loro cura, riabilitazione e reintroduzione in natura. Tali strutture devono rispettare le normative vigenti in materia di detenzione della fauna selvatica, anche ai sensi della legge n. 150 del 1992. È vietata ogni attività di esposizione degli animali selvatici, ad esclusione degli esemplari non recuperabili in natura».

ident. 9.90.