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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.214. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/06/2017  [ apri ]
9.214.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sostituire le parole: 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti con le seguenti: 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti e non letali.

ident. 9.213.