Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, sostituire le parole: 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti con le seguenti: 50 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di gestione non cruenti e non letali.