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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.200. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/06/2017  [ apri ]
9.200.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Introduzione degli articoli 11.1 e 11.2 della legge n.  394 del 1991).

  1. Dopo l'articolo 11 della legge n.  394 del 1991 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 11.1 – (Gestione della fauna e della flora). – 1. Gli interventi di gestione della fauna e della flora, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti con specifici piani redatti dall'ente gestore dell'area naturale protetta, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA nel caso in cui si tratti di specie particolarmente protette secondo la normativa europea a riguardo. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte zone di protezione speciale (ZPS), siti di importanza comunitaria (SIC), o zone speciali di conservazione (ZSC), il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione, in conformità alla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, e alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992.
  2. Le aree protette e le aree contigue pubblicano annualmente un rapporto sullo stato delle specie di cui al comma precedente, nonché di quelle ritenute prioritarie dall'Area Protetta medesima, con particolare riferimento alla loro consistenza e tendenza, destinandovi una quota non inferiore al 5 per cento del loro bilancio di previsione annuale.

  Art. 11.2 – (Controllo della fauna e della flora). – 1. I piani per la gestione di cui al comma 1 del precedente articolo possono comprendere anche forme di controllo finalizzate al contenimento della fauna e della flora che può determinare un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat di cui alle citate direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE presenti nell'area protetta o di specie della fauna e flora selvatiche o habitat ritenuti particolarmente vulnerabili nonché potenzialmente negative su attività agronomiche ritenute importanti per le finalità dell'area naturale protetta; per tutte le specie alloctone, ad esclusione delle specie riportate nell'allegato I, i piani sono finalizzati all'eradicazione o al contenimento, coerentemente con le disposizioni del regolamento (UE) n.  1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014.
  2. Gli interventi di controllo devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'ente gestore e devono essere attuati dal personale da esso dipendente o da persone da esso autorizzate, previa abilitazione rilasciata a seguito di corsi di formazione organizzati dallo stesso ente e validati dall'ISPRA.
  3. I piani per la gestione di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di soggetti su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi o i modi di verifica del contenimento. I piani per la gestione prevedono l'esclusivo impiego di tecniche selettive e devono valutare la possibilità di intervenire con modalità naturali e non cruente.
  4. Al personale di enti o organismi pubblici responsabile di interventi di gestione della fauna selvatica non conformi alle modalità previste si applicano le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza. Ai soggetti privati coinvolti negli interventi di gestione della fauna selvatica ai sensi dei commi 3 e 4 si applica la sanzione dell'esclusione a tempo indeterminato dalla partecipazione agli interventi di gestione della fauna selvatica su tutto il territorio nazionale. Sono fatte salve le eventuali ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.
  5. Gli enti gestori dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-decies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di gestione della fauna selvatica.
  6. Una quota pari al 30 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata dei bilancio dell'ISPRA per finanziare ricerche su metodi di controllo naturali della fauna e per l'esercizio delle attività previste dalla presente legge».

  2. Alla legge n.  394 del 1991 è aggiunto, in fine, l'allegato I annesso alla presente legge.

  Annesso
(Articolo 9, comma 2)

«Allegato I
(articolo 11.2. comma 2).

SpecieDistribuzione
naturale in Italia
Area di possibile alloctonia, dove la specie va considerata autoctona ai sensi del presente articolo (*)
Crocidura ichnusae (crocidura mediterranea)Sardegna, Pantelleria
Crocidura suaveolens (crocidura minore)Italia cont.Capraia, Elba
Erinaceus europaeus (riccio)Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba
Suncus etruscus (mustiolo)Italia cont.Sardegna, Sicilia, Lipari, Elba
Lepus capensis (lepre sarda)Italia cont.Sardegna
Lepus europaeus (lepre europea)Italia cont.Italia meridionale continentale
Oryctolagus cuniculus (coniglio selvatico europeo) Italia cont.Italia continentale, Sicilia, Sardegna
Eliomys quercinus (quercino)Italia cont.Sardegna, Capraia, Lipari
Glis glis (ghiro)Italia cont. Sardegna, Sicilia, Elba, Salina
Muscardinus avellanarius (moscardino)Italia cont.Sicilia
Hystrix cristata (istrice)Italia cont.Sicilia, Elba
Vulpes vulpes (volpe)Italia cont.Sardegna, Sicilia
Martes martes (martora) Italia cont.Sardegna, Sicilia, Elba
Mustela nivalis (donnola)Italia cont.Sardegna, Sicilia
Felis silvestris (gatto selvatico)Italia cont.Sardegna, Sicilia
Sus scrofa (cinghiale)Italia cont.Sardegna
Dama dama (daino)Italia meridionale e Sardegna
Cervus elaphus (cervo nobile)Italia cont.Sardegna
Ovis orientalis musimon (muflone)Sardegna
Capra aegragus (capra selvatica)Montecristo
Phasianus colchicus (fagiano comune)Italia
Alectoris barbara (pernice sarda)Sardegna

(*) In Sardegna e in Sicilia nonché nelle isole minori sono da considerare autoctone solamente le sottospecie locali, qualora esistano, ad evitare possibili introduzioni di sottospecie continentali.