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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.20. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/06/2017  [ apri ]
9.20.

  Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Un'ulteriore quota del 20 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per il risarcimento economico a soggetti che abbiano subito danni causati da fauna selvatica dando priorità alle aziende agricole danneggiate.