Al comma 1, capoverso Art. 11.1, comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Un'ulteriore quota del 20 per cento di ogni introito ricavato dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di gestione deve essere versata dall'ente gestore ad apposito capitolo di entrata del bilancio dell'ISPRA per il risarcimento economico a soggetti che abbiano subito danni causati da fauna selvatica dando priorità alle aziende agricole danneggiate.