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Legislatura XVII

Proposta emendativa 9.109. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/06/2017  [ apri ]
9.109.

  Sostituirlo con il seguente:

  Art. 9. – (Introduzione dell'articolo 11.1 della legge n.  394 del 1991). – 1. Dopo l'articolo 11 della legge n.  394 del 1991, è inserito il seguente:
  «Art. 11.1 – (Contenimento della fauna selvatica). – 1. Gli interventi di contenimento delle specie di uccelli e mammiferi, con l'esclusione dei ratti, nelle aree naturali protette e nelle aree contigue sono definiti, in conformità alla Direttiva europea 2009/147/CE e alla Direttiva europea 92/43/CEE, con specifici piani redatti dall'ente di gestione dell'area naturale protetta, con il parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA e tenendo conto, per quanto attiene le specie di uccelli, anche delle previsioni di cui all'articolo 19-bis della legge n.  157 del 1992. I piani indicano gli obiettivi di conservazione della biodiversità da raggiungere, le modalità, le tecniche ed i tempi di realizzazione delle azioni previste. Per le aree naturali protette che comprendono anche in parte ZPS, SIC, ZSC, il piano deve tenere conto del formulario del sito, dei motivi istitutivi e degli obiettivi di conservazione. Per la redazione e gestione dei piani, l'ente di gestione dell'area naturale protetta può stipulare protocolli pluriennali di intesa e accordi di collaborazione con Università ed Enti di ricerca iscritti nello schedario dell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche.
  2. I piani di cui al comma 1 sono finalizzati al contenimento dei danni della fauna selvatica che determina un impatto negativo sulla conservazione di specie ed habitat della Direttiva europea 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE presenti nell'area protetta.
  3. I piani di cui al comma 1 indicano gli obiettivi, i periodi, le modalità, le aree, il numero di capi su cui è previsto l'intervento in relazione agli obiettivi dichiarati, nonché i tempi e i modi di verifica del piano medesimo.
  4. I piani di cui al comma 1 che prevedono interventi di controllo faunistico devono impiegare di norma metodi non cruenti. Qualora l'ISPRA verifichi l'inefficacia dei predetti metodi, sono attivati metodi alternativi, di tipo esclusivamente selettivo, che considerino anche la possibilità di cattura e traslocazione. Gli interventi di controllo faunistico devono avvenire per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza dell'organismo di gestione del parco e possono essere attuati dal personale da esso dipendente, da personale del Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri, delle polizie provinciali, degli istituti zooprofilattici o di altra forza di pubblica sicurezza. Dagli eventuali interventi di abbattimento sono escluse tutte le specie di cui all'articolo 2 della legge n.  157 del 1992.
  5. Ai soggetti coinvolti negli interventi di controllo faunistico che agiscano in modo non conforme alle modalità predeterminate, si applicano le sanzioni di cui agli articoli 30 e 31 della legge n.  157 del 1992 e all'articolo 30 della presente legge, nonché l'esclusione, anche per il futuro, dal coinvolgimento negli interventi di controllo faunistico su tutto il territorio nazionale, nonché le sanzioni disciplinari stabilite dall'ente o organismo di appartenenza.
  6. Gli Enti parco dispongono, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-undecies, degli animali catturati o abbattuti nell'ambito degli interventi di controllo faunistico.
  7. Gli introiti ricavati dalla vendita degli animali abbattuti o catturati in operazioni di controllo devono essere versati in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per finanziare sistemi di controllo non cruenti da attuarsi all'interno delle aree protette.