Dopo l'articolo 9-ter aggiungere il seguente:
Art. 9-quater.
1. Dopo l'articolo 17 della legge n. 394 del 1991, è inserito il seguente:
«Art. 17-bis. – (Parchi geologici e geominerari statali). – 1. Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le regioni e le province autonome interessate, i seguenti consorzi sono trasformati in enti parco ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della presente legge, e sono riconosciuti parchi nazionali geologici e geominerari:
a) Parco tecnologico ed archeologico delle Colline Metallifere Grossetane, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 9 maggio 2002;
b) Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 20 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 7 luglio 2005;
c) Parco museo delle miniere dell'Amiata, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 28 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2002;
d) Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna, istituito con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio del 16 ottobre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2001.
2. I parchi geologici e geominerari nazionali sono gestiti da un ente parco con le caratteristiche di cui all'articolo 9 della presente legge.
3. Nei parchi geologici e geominerari sono vietati ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi, l'apertura di cave e miniere, l'asportazione di rocce, minerali e fossili; salvo che per prelievi per ricerche scientifiche o per accertamenti geognostici necessari ad eseguire interventi ammissibili a norma del Piano del Parco detti interventi sono soggetti ad autorizzazione da parte dell'Ente gestore.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 3 l'ente parco può autorizzare, in aree determinate, la raccolta a scopo amatoriale o commerciale».