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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.71. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2017  [ apri ]
8.71.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da:, esercitate attraverso impianti fino alla fine del capoverso con le seguenti: per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva superiore ai 100 kW, per la produzione di acque minerali o per l'uso idropotabile, esercitate mediante impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le cui opere di presa siano collocate all'interno di aree protette o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 o i cui effetti ricadano sulle aree protette, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   sostituire il capoverso 1-ter con il seguente:
  «1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari ad un terzo del canone di concessione.»;
   sostituire il capoverso 1-quater, con il seguente:
  «1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata complessiva superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 6 per ogni kW di potenza elettrica installata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
   al capoverso 1-quinquies:
    sostituire le parole da: una tantum all'ente gestore fino a: naturalità, con le seguenti: in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies;
    aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
    sostituire il capoverso 1-sexies con il seguente:
  «1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza complessiva superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, ad eccezione degli impianti pertinenti a strutture pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1 per kW di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di fonte e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
   sostituire il capoverso 1-septies con il seguente:
  «1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti, per ogni chilometro non interrato, a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies, una somma pari, in sede di prima applicazione, a 100 euro per oleodotti e metanodotti, a 30 euro per elettrodotti ad alta tensione, a 50 euro per elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per elettrodotti a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
   dopo il capoverso 1-septies, aggiungere il seguente:
  «1-septies.1. I titolari di concessioni per funivie, cabinovie e altri impianti a fune, ubicati nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies, una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per ampiezza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
   al capoverso 1-undecies:
    sostituire le parole:
I beni demaniali presenti nel territorio dell'area protetta, con le seguenti: I beni demaniali e i beni requisiti alla criminalità organizzata presenti nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12;
    ultimo periodo, sostituire le parole: la titolarità di tali beni, che rimangono con le seguenti: la responsabilità riguardo a tali beni che rimane;
   sostituire il capoverso 1-quinquiesdecies, con il seguente:
  «1-quinquiesdecies. Le somme di cui ai commi da 1-bis a 1-septies.1 sono versate in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che provvede a riversare il 20 per cento di tali somme alle aree protette di provenienza e a destinare il restante 80 per cento al finanziamento di progetti e azioni di sistema finalizzati in particolare alla conservazione della biodiversità e presentati dalle aree protette, con priorità per i parchi nazionali marini e per le riserve marine. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Per gli impianti e le attività contemplate nei commi da 1-bis a 1-quater e da 1-sexies a 1-septies.1, qualora non siano vietate e le cui concessioni decorrano successivamente all'entrata in vigore della presente disposizione, le relative entrate, nel corso del primo quinquennio, sono interamente destinate al finanziamento dei progetti e delle azioni di sistema ministeriali»;
   sostituire il capoverso 1-sexiesdecies, con il seguente:
  «1-sexiesdecies
. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai parchi nazionali e regionali, ai parchi nazionali marini, alle riserve naturali statali e regionali e alle riserve marine, anche, se necessario, recependole nelle normative regionali di settore».