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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.65. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2017  [ apri ]
8.65.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-septies aggiungere il seguente:
  «1-septies.1. I titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare una tantum in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare, modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta e articolazione del medesimo in base a classi di quantità di imbottigliamento, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

8.65.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-septies aggiungere il seguente:
  «1-septies.1. I titolari di impianti di imbottigliamento delle acque minerali ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare sono versate in un apposito fondo per le aree protette da istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, una somma il cui ammontare, modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta e articolazione del medesimo in base a classi di quantità di imbottigliamento, sono determinate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».