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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.63. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2017  [ apri ]
8.63.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992, n.  157, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «4-bis. A decorrere dall'anno 2018 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n.  394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.
  4-ter. Il Fondo di cui al comma 4-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 20 per cento, a decorrere dal 1 gennaio 2018, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.
  4-quater. Gli enti di gestione delle aree protette possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 4-bis anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni.».

ident. 8.232.