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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.42. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2017  [ apri ]
8.42.

  Al comma 1, sopprimere i capoversi 1-quinquiesdecies e 1-sexiesdecies.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
   1-bis. Dopo l'articolo 16 della legge n.  394 del 1991, è aggiunto il seguente:

«Art. 16.1.

  1. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente disposizione, con specifico decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico è istituito presso il Ministero dell'ambiente il Fondo Nazionale dei Parchi, a cui affluiscono tutti i ricavi economici e finanziari derivanti dalle concessioni dei parchi definite nell'articolo 16. Nel Decreto Ministeriale previa consultazione con l'Ispra e il Comitato nazionale per le aree protette vengono definiti anche i criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie all'attività di conservazione della biodiversità ai diversi enti Parco e garantita la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009».