Al comma 1, capoverso 1-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il contributo non è dovuto nel caso in cui siano già previsti da accordi tra l'ente gestore e il proponente, ovvero nei provvedimenti di autorizzazione, di valutazione di impatto ambientale o in altri atti di assenso, obblighi di realizzazione di misure ed opere di compensazione e mitigazione o altri interventi volti al riequilibrio dell'ambiente e della naturalità ed il proponente vi abbia ottemperato.