Al comma 1, capoverso 1-quater, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La potenza massima prevista per le centrali di nuova istituzione è di 500 kW con un raggio di approvvigionamento delle biomasse di km 10 dal punto di utilizzo. Tali limiti si applicano anche nel caso di centrali a biomasse già funzionanti. Per le centrali con potenza più elevata, già in funzione, l'adeguamento a tali parametri avviene improrogabilmente entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.