Al comma 1, capoverso 1-septies, sostituire le parole da:, carbondotti fino alla fine del capoverso con le seguenti: ed elettrodotti, ubicati nel territorio dell'area protetta o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 ed esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti, per ogni chilometro non interrato, a versare annualmente, in un'unica soluzione, al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies, una somma pari, in sede di prima applicazione, a 100 euro per oleodotti e metanodotti, a 30 euro per elettrodotti ad alta tensione, a 50 euro per elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per elettrodotti a media tensione isolata.