Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da:, esercitate attraverso impianti fino alla fine del capoverso con le seguenti: per la produzione di energia elettrica di potenza complessiva superiore ai 100 kW, per la produzione di acque minerali o per l'uso idropotabile, esercitate mediante impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le cui opere di presa siano collocate all'interno di aree protette o nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 o i cui effetti ricadano sulle aree protette, sono tenuti a versare annualmente in un'unica soluzione al fondo di cui al successivo comma 1-quinquiesdecies una somma pari, in sede di prima applicazione, al 10 per cento del canone di concessione.