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Legislatura XVII

Proposta emendativa 8.2. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2017  [ apri ]
8.2.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sostituire le parole da: una tantum all'ente gestore fino alla fine del capoverso con le seguenti: annualmente al Fondo Nazionale dei Parchi una somma di ammontare pari, in sede di prima applicazione, al 25 per cento del canone demaniale relativo alle concessioni medesime a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, pena la decadenza immediata della concessione. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sostituire i capoversi da 1-
ter a 1-octies.1 con i seguenti:
  1-ter. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di attività estrattive, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente al Fondo Nazionale dei Parchi, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, pena la decadenza immediata della concessione una somma pari ad un terzo del canone di concessione.
  1-quater. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica alimentati con biomasse di potenza installata superiore a 50 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alta data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente al Fondo Nazionale dei Parchi, pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 10 per ogni kW di potenza elettrica installata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1-quinquies. I titolari di concessioni di coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi, già in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, sono tenuti a versare annualmente, al Fondo Nazionale dei Parchi, pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, al 5 per cento del valore di vendita delle quantità prodotte. L'ammontare definitivo di detto contributo e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1-sexies. I titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile diversa da quelle contemplate dai commi 1-bis e 1-quater e di potenza superiore a 100 kW, ubicati nel territorio dell'area protetta in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente in favore del Fondo Nazionale dei Parchi pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di concorso alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma pari, in sede di prima applicazione, a euro 1,50 per kW di potenza. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di fonte e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1-septies. I titolari di autorizzazioni all'esercizio di oleodotti, metanodotti ed elettrodotti non interrati, ubicati nel territorio dell'area protetta, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a versare annualmente, al Fondo Nazionale dei Parchi, pena la decadenza immediata della concessione in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, in sede di prima applicazione, per ogni chilometro non interrato una somma pari a 100 euro per oleodotti o metanodotti e a 30 euro per ogni linea di elettrodotto ad alta tensione, a 50 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione non isolata e a 20 euro per ogni linea di elettrodotto a media tensione isolata. L'ammontare definitivo di detto contributo, l'articolazione del medesimo per classi di potenza e per tipologia di infrastruttura e le modalità di versamento all'ente gestore dell'area protetta sono determinati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  1-octies. I titolari di concessioni per pontile per ormeggio imbarcazioni, per punto ormeggio in campo boa e per posto barca presenti nel territorio dell'area protetta e nelle aree contigue di cui al comma 2-bis dell'articolo 12 sono tenuti a versare annualmente, al Fondo Nazionale dei Parchi pena la decadenza immediata della concessione, in un'unica soluzione e a titolo di contributo alle spese per il recupero ambientale e della naturalità, una somma il cui ammontare è pari al 15 per cento del canone di concessione.
    al capoverso 1-duodecies, secondo periodo, sopprimere le parole: e di ecocompatibilità;
    sopprimere i capoversi 1-quinquiesdecies e 1-sexiesdecies;
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Dopo l'articolo 16 della legge n. 394 del 1991, è aggiunto il seguente:

«Art. 16.1.

  1. Entro 30 giorni dall'approvazione della presente disposizione, con specifico decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo Nazionale dei Parchi, a cui affluiscono tutti i ricavi economici e finanziari derivanti dalle concessioni dei parchi definite nell'articolo 16. Nel decreto ministeriale previa consultazione con l'Ispra e il Comitato nazionale per le aree protette vengono definiti anche i criteri di ripartizione delle risorse economiche e finanziarie all'attività di conservazione della biodiversità ai diversi enti Parco e garantita la conservazione della biodiversità e prioritariamente delle specie e degli habitat di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009».