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Legislatura XVII

Proposta emendativa 6.206. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2017  [ apri ]
6.206.(testo modificato nel corso della seduta)
approvato

  Al comma 1, capoverso Art. 13, sopprimere il comma 3-bis.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Alla legge n. 394 del 1991, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:
  Art. 13-bis.(Interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale). – 1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dandone preventiva comunicazione all'Ente parco che entro 30 giorni può esprimere il proprio motivato diniego.
   alla rubrica, aggiungere le parole: e introduzione dell'articolo 13-bis.

6.206.

  Al comma 1, capoverso Art. 13, sopprimere il comma 3-bis.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   1-bis. Alla legge n. 394 del 1991, dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:
  Art. 13-bis.(Interventi di natura edilizia nelle zone di promozione economica e sociale). – 1. In presenza di piano del parco e di regolamento del parco approvati e vigenti le cui previsioni sono state recepite dai comuni nei rispettivi strumenti urbanistici, gli interventi di natura edilizia da realizzare nelle zone di cui all'articolo 12, comma 2, lettera d), sono autorizzati direttamente dagli enti locali competenti, salvo che l'intervento non comporti una variazione degli strumenti urbanistici vigenti, dandone comunicazione all'Ente parco. In caso di non conformità il direttore del parco annulla il provvedimento autorizzatorio antro trenta giorni dal ricevimento.
   alla rubrica, aggiungere le parole: e introduzione dell'articolo 13-bis.