Al comma 1, capoverso Art. 13, comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: All'interno del territorio del parco il rilascio di titoli autorizzativi comunque denominati per interventi selvicolturali, attività edilizie, salvo quelle che non abbiano effetti percepibili all'esterno di edifici o cimiteri, impianti produttivi di beni e servizi ovvero attività potenzialmente impattanti individuate dal regolamento del parco, è sottoposto al preventivo nulla osta dell'Ente parco.