Al comma 1, lettera a), numero 4), capoverso comma 4, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
«4. In deroga ai divieti di cui al comma 3 il Consiglio Direttivo può autorizzare l'attività venatoria di quelle specie faunistiche che creano squilibri ecologici accertati dall'Ente Parco. L'autorizzazione è deliberata dal Consiglio direttivo stabilendo il periodo di durata dell'autorizzazione a esercitare l'attività venatoria e le modalità di esercizio dell'attività venatoria che dovrà conformarsi ai calendari venatori regionali e provinciali».