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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.311. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2017  [ apri ]
5.311.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:
  «Art. 14 – (Piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili). – 1. Nel rispetto delle finalità del parco, dei vincoli stabiliti dal piano e dal regolamento del parco, l'Ente Parco promuove le iniziative atte a favorire lo sviluppo economico e sociale delle collettività eventualmente residenti all'interno del parco e nei territori adiacenti.
  2. A tal fine la Comunità del parco, contestualmente alla approvazione del piano del parco e del relativo regolamento e in ogni caso non oltre sei mesi dalla approvazione del regolamento, elabora un piano pluriennale economico e sociale per la promozione delle attività compatibili, non senza promuovere una serie di incontri nei comuni del parco con tutte le categorie economiche e sociali interessate, al fine di fare una analisi dei bisogni e raccogliere indicazioni dalle categorie suddette. Tale piano è sottoposto al parere vincolante del Consiglio direttivo, che lo approva o lo respinge motivando il diniego in modo dettagliato sulla base della osservanza o non osservanza del piano economico e sociale alle norme del piano urbanistico e del relativo regolamento. In caso di non approvazione la Comunità può ripresentare il piano modificato secondo le indicazioni del Consiglio direttivo.
  3. Il piano di cui al comma 2 può prevedere in particolare: la concessione di sovvenzioni a privati ed enti locali; la predisposizione di impianti di depurazione e per il risparmio energetico; la predisposizione di attrezzature, servizi ed impianti di carattere turistico-naturalistico da gestire in proprio o da concedere in gestione a terzi sulla base di atti di concessione regolate da specifiche convenzioni; l'agevolazione o la promozione, anche in forma cooperativa, di attività tradizionali agro-silvo-pastorali, artigianali, culturali e di biblioteche; il restauro di beni culturali, architettonici e naturali; il mantenimento e il recupero del patrimonio archeologico e storico culturale; la promozione del turismo naturalistico, rurale, culturale e scolastico e ogni altra iniziativa atta a favorire, nel rispetto delle esigenze di conservazione del parco, lo sviluppo delle attività economiche compatibili. Una quota parte di tali attività deve consistere in interventi diretti a favorire l'occupazione giovanile e il volontariato, nonché l'accessibilità e la fruizione del parco, in particolare per i portatori di handicap.
  4. Per le finalità di cui al comma 3, l'Ente parco può concedere a mezzo di specifiche convenzioni, sulla base di specifici regolamenti approvati dal Consiglio direttivo, l'uso del proprio nome e del proprio emblema a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di particolare qualità e che soddisfino le finalità del parco.
  5. Ai fini di una progressiva e completa attuazione del piano pluriennale economico e sociale i relativi progetti di spesa devono entrare a far parte degli annuali bilanci di previsione dell'Ente parco.
  6. Il piano di cui al comma 2 ha durata quadriennale e può essere aggiornato ogni due anni con la stessa procedura della sua formazione.