Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Le regioni d'intesa con i comitati di gestione degli Ambiti territoriali di caccia e dei Comprensori alpini di caccia, sentiti gli organismi di gestione delle aree naturali protette e gli enti locali interessati, stabiliscono le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue al territorio dell'area protetta.