Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 32, sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Le regioni adottano il regolamento dell'area protetta regionale, con le eventuali misure, ove necessarie, per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta, della disciplina dell'attività venatoria, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente relative alle aree contigue, collocate all'esterno del territorio dell'area protetta, in conformità a quanto previsto dal relativo piano per le aree medesime. Il regolamento delle aree protette si conforma ai piani, programmi e regolamenti regionali per le aree contigue».