Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3.3), aggiungere il seguente:
3. 3. 1) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) il porto o la detenzione, da parte di privati, di armi, esplosivi o altri mezzi di distruzione o alterazione dei cicli biogeochimici nonché l'utilizzo o la detenzione di qualsivoglia sostanza venefica, indicata nelle ordinanze emesse dal Ministero della salute, in tema di esche e bocconi avvelenati».