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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.231. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2017  [ apri ]
5.231.

  Al comma 1, lettera b), numero 8), capoverso comma 3, sostituire il quarto periodo con il seguente: La Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) è caratterizzata dalle seguenti fasi e attività:
   a) trasmissione di un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano;
   b) parere delle autorità competenti in materia ambientale sul rapporto preliminare e conseguenti prescrizioni per la redazione del rapporto ambientale che costituisce parte integrante del piano e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed approvazione;
   c) nell'ambito del suddetto procedimento è acquisito il parere vincolante, per i profili di competenza, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; a tal fine, ove non sia vigente il piano paesaggistico approvato ai sensi dell'articolo 143 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42, o adeguato ai sensi dell'articolo 156 del medesimo codice, il rapporto preliminare comprende almeno i contenuti di cui al comma 1 del citato articolo 143;
   d) redazione della proposta di piano e sua pubblicazione per sessanta giorni, entro il cui termine chiunque può prendere visione sia della proposta di piano che del relativo rapporto ambientale e presentare proprie osservazioni in forma scritta, anche fornendo nuovi o ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
   e) l'autorità competente, in collaborazione con l'autorità procedente, acquisisce e valuta tutta la documentazione presentata, nonché le osservazioni, obiezioni e suggerimenti inoltrati ed esprime il proprio parere motivato, provvedendo alle opportune revisioni del piano, in recepimento delle osservazioni accolte;
   f) il Consiglio direttivo, dopo aver provveduto alle revisioni della proposta di piano ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152, procede alla sua adozione e lo trasmette tempestivamente alla regione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere il quinto e sesto periodo.

ident. 5.65.