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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.219. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 24/05/2017  [ apri ]
5.219.

  Al comma 1, lettera b), numero 7), capoverso comma 2-bis, sostituire il primo, secondo e terzo periodo con i seguenti: La Regione competente per territorio, d'intesa con l'Ente parco, provvede alla definizione dei confini di aree contigue collocate all'esterno del territorio del parco naturale, aventi finalità di zona di transizione. Le aree contigue sono indicate nel piano del parco. Le regioni, d'intesa con l'Ente parco e con gli enti locali interessati, possono adottare piani e programmi e le eventuali misure di disciplina della caccia, della pesca, delle attività estrattive e per la tutela dell'ambiente, relativi alle aree contigue, ove necessarie per assicurare la conservazione dei valori dell'area protetta. In ragione della peculiare valenza e destinazione funzionale dell'area contigua, in essa l'attività venatoria è regolamentata dalla regione competente per territorio, sentito l'Ente parco e l'ambito territoriale di caccia competenti, e può essere esercitata solo dai soggetti residenti nel parco o nelle aree contigue. Qualora si tratti di aree contigue interregionali, ciascuna regione provvede per quanto di propria competenza per la parte relativa al proprio territorio, d'intesa con le altre regioni. L'intesa è promossa dalla regione nel cui territorio è situata la maggior parte dell'area naturale protetta. Il regolamento del parco si conforma ai piani, programmi e regolamenti regionali per le aree contigue.