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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.218. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/05/2017  [ apri ]
5.218.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso lettera e-ter), aggiungere, in fine, le parole:, mantenimento e recupero dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali.

  Conseguentemente dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. – (Istituzione del Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali) – 1. Per il pieno recepimento delle attività previste dall'articolo 12 della legge n. 394 del 1991, così come modificata dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 195, è istituito, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, di seguito denominato «Registro», di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070.
  2. Il Registro è gestito dall'Osservatorio nazionale di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 17070 del 2012.
  3. Le procedure per l'iscrizione nel Registro sono definite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070.
  4. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070, al fine di adeguarlo a quanto disposto dalla medesima legge.
  5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.