Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. All'articolo 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n.125, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Il personale appartenente ai corpi e ai servizi di polizia provinciale può altresì optare per il transito nei ruoli degli Enti parco di cui all'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, operanti nella stessa regione a cui appartiene la provincia di provenienza.».