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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.451. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 18/05/2017  [ apri ]
4.451.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 11, alinea, quarto periodo, sostituire le parole da: Il direttore è nominato fino alla fine del comma con le seguenti: Il Direttore è nominato dal Presidente dell'Ente parco previa selezione pubblica per titoli ed esami, indetta dall'Ente parco, tra soggetti in possesso di laurea specialistica o magistrale ovvero del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509. Alla selezione possono prendere parte pubblici dirigenti con specifica esperienza in campo ambientale, pubblici funzionari con almeno cinque anni di anzianità nella qualifica e con la medesima esperienza, coloro che hanno già svolto funzioni di direttore di parchi nazionali, parchi regionali, aree marine protette o funzioni strettamente analoghe per almeno tre anni, persone di particolare e comprovata qualificazione professionale e culturale in materia di conservazione della natura o di tutela dei beni ambientali e culturali con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali. I predetti requisiti debbono essere posseduti alla scadenza del termine per la presentazione della domanda. Alla selezione possono altresì partecipare gli iscritti all'Albo degli idonei all'esercizio dell'attività di Direttore di parco che viene soppresso. La commissione esaminatrice è composta da un pubblico dirigente nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le sue competenze nel settore della conservazione della natura, che la presiede, e da due esperti particolarmente qualificati nelle materie indicate dal bando nominati, l'uno, dal Ministro dell'economia e delle finanze e, l'altro, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Il Presidente dell'Ente stipula con il Direttore un contratto individuale di durata non inferiore a tre e non superiore a cinque anni. Il Consiglio direttivo, nel caso di pieno conseguimento degli obiettivi di gestione, può rinnovare l'incarico. Il contratto si intende rinnovato qualora, prima dei sessanta giorni antecedenti la scadenza, non venga indetta la nuova selezione. Il Direttore, se dipendente pubblico, è posto obbligatoriamente in posizione di aspettativa per tutta la durata dell'incarico. Il suo trattamento economico è equiparato a quello dei dirigenti non generali del comparto degli enti pubblici non economici. Non possono essere introdotte in via regolamentare forme di contingentamento per la selezione, quali albi interni, elenchi e istituti similari. Si applicano, per quanto non espressamente previsto, le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.