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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.306. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 23/05/2017  [ apri ]
4.306.

  Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, terzo periodo, sostituire le parole da: Il direttore costituisce fino alla fine del capoverso con le seguenti: La dotazione organica dell'Ente parco deve prevedere le seguenti strutture operative ciascuna articolata in servizi dotati delle specifiche competenze professionali coerenti con le caratteristiche di ciascun parco:
   a) struttura tecnico-scientifica coerente con le caratteristiche ecosistemiche;
   b) struttura tecnico-urbanistica e di pianificazione coerente con le caratteristiche relative ai beni culturali e ambientali;
   c) struttura legale;
   d) struttura amministrativa e finanziaria;
   e) struttura relazioni col pubblico (URP), protocollo e servizi sul territorio;
   f) struttura marketing territoriale;
   g) struttura di staff e comunicazione a supporto di direzione e presidenza;

   h) struttura di sorveglianza.

  Il direttore costituisce la struttura naturalistica e amministrativa di vertice dell'Ente ed è posto fuori dalla dotazione organica. E consentita la mobilità volontaria del personale tra gli enti parco, anche attraverso l'attivazione di periodiche procedure per l'immissione in ruolo dei dipendenti che abbiano presentato domanda di trasferimento. Per le finalità di cui alla presente legge, in considerazione delle peculiari attività da svolgere, è consentito l'impiego di personale tecnico e di manodopera con contratti a tempo determinato e indeterminato ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale. Entro il 1o gennaio 2018 tutti gli Enti parco si avvalgono delle procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, per il pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie.

  Conseguentemente, dopo il capoverso 14-ter, aggiungere il seguente:
  14-quater. Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale e di operatività immediata secondo le disposizioni della direzione dell'Ente ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero per l'ambiente, tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza andrà commisurata alle dimensioni e caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardiaparco ogni duemila ettari e un minimo di uno ogni quattromila ettari. Il servizio di sorveglianza opererà ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale Carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.

ident. 4.307.