Al comma 1, lettera g), capoverso comma 14, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Le piante organiche dell'ente parco, in ragione delle funzioni di sorveglianza e gestione delle Riserve naturali statali sinora garantite dal Corpo Forestale dello Stato, sono integrate dagli Enti gestori delle aree protette anche attraverso l'assorbimento degli organici oggi a tal scopo preposti. Tecnici ambientali e addetti alla vigilanza provenienti dal personale in soppressione delle Province o in assorbimento del Corpo Forestale dello Stato sono inquadrati negli organici dei parchi.