Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:
Art. 4-bis. – (Modifica dell'articolo 10 della legge n. 394 del 1991). – 1. Al comma 1, dell'articolo 10 della legge n. 394 del 1991, dopo le parole: «dai sindaci dei comuni» sono aggiunte le seguenti: «, dai Presidenti delle unioni montane dei comuni».