Dopo l'articolo 26 aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6).
1. All'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 1 e 2 le parole «accompagnatore di media montagna» ovunque ricorrano sono sostituite dalle parole «guida escursionistica di montagna»;
b) al comma 2 le parole «in una zona o regione determinata» sono sostituite dalle parole «senza limitazioni territoriali», e le parole da «con esclusione» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «con esclusione dei terreni che richiedono per la progressione l'uso di attrezzature alpinistiche».
2. All'articolo 22 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, le parole: «accompagnatore di media montagna» ovunque ricorrano sono sostituite dalle parole: «guida escursionistica di montagna».