Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis.
(Modifiche all'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6).
1. All'articolo 21 della legge 2 gennaio 1989, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è premesso il seguente:
«01. La denominazione “accompagnatore di media montagna” è sostituita dalla seguente: “guida escursionistica di montagna”; tutti gli articoli della presente legge, attinenti alla figura dell’“accompagnatore di media montagna”, si intendono riferiti alla “guida escursionistica di montagna”»;
b) al comma 1, le parole: «possono prevedere» sono sostituite dalle seguenti: «prevedono»;
c) al comma 2, le parole: «in una zona o regione determinata» sono sostituite dalle seguenti: «senza limitazioni territoriali»;
d) al comma 2, le parole: «delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di quelli che richiedono comunque, per la progressione, l'uso di corda, piccozza e ramponi,» sono sostitute dalle seguenti: «dei terreni che richiedono per la progressione l'uso di attrezzature alpinistiche,».