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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.3. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/06/2017  [ apri ]
22.3.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 6, comma 6, legge n. 394 del 1991, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire a cura del comune, essa è disposta dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale. Questi la ingiunge quando accerta l'esecuzione di opere in assenza di concessione, in totale difformità dalla medesima ovvero con variazioni essenziali quali: a) mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968; b) aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione al progetto approvato; c) modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza; d) mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito in relazione alla classificazione dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457; e) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale è tenuto a trasmettere al prefetto, entro il mese di dicembre di ogni anno, l'elenco delle opere non sanabili per le quali il responsabile dell'abuso non ha provveduto nel termine previsto alla demolizione e al ripristino dei luoghi. Qualora la demolizione non sia avvenuta trascorso un anno da quando il dirigente l'ha disposta, l'esecuzione della stessa è disposta dal prefetto a cui è stato trasmesso l'elenco delle opere non sanabili».