Al comma 1, premettere il seguente:
01. All'articolo 6 della legge n. 394 del 1991, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Dall'istituzione di ogni singola area protetta sino alla approvazione definitiva del Piano di assetto operano come misure di salvaguardia le prescrizioni dettate dai rispettivi Piani territoriali e paesistici vigenti.»