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Legislatura XVII

Proposta emendativa 22.201. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 15/06/2017  [ apri ]
22.201.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 6 della legge 394 del 1991, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, terzo periodo, le parole: «secondo la procedura di cui ai commi, secondo terzo e quarto dell'articolo 27 della legge 28 febbraio 1985, n. 47» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le procedure previste dal comma 6-bis»;
   b) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
  «6-bis. I relativi lavori sono affidati, nel rispetto della normativa vigente, ad imprese tecnicamente e finanziariamente idonee iscritte all'albo nazionale dei costruttori, indicate in numero di almeno cinque dal provveditore regionale alle opere pubbliche. Nel caso di impossibilità di affidamento dei lavori, l'organo competente provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione della pubblica amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta all'albo nazionale dei costruttori se i lavori non siano eseguibili in gestione diretta. Il rifiuto ingiustificato da parte dell'impresa di eseguire i lavori comporta la sospensione dall'albo per un anno.».