Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. – (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di contributo di sbarco a favore delle aree protette). – 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
«3-ter. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette terrestri o marine e i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette terrestri o marine possono destinare il gettito del contributo di cui al comma 3-bis per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio nonché ad attività di educazione ambientale.
3-quater. I comuni di cui al comma 3-ter possono inoltre deliberare, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo comma 3-ter, una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco di cui al comma 3-bis, nelle medesime forme ivi previste.
3-quinquies. I comuni facenti parte di un'area marina protetta possono richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui al comma 3-bis.».