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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.600. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 17/05/2017  [ apri ]
2.600.
approvato

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – (Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011 in materia di contributo di sbarco a favore delle aree protette). – 1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
  «3-ter. I comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori in cui sono presenti aree protette terrestri o marine e i comuni nel cui territorio insistono isole minori ove sono presenti aree protette terrestri o marine possono destinare il gettito del contributo di cui al comma 3-bis per finanziare, in accordo con l'ente gestore dell'area protetta, interventi volti alla tutela ambientale, alla conservazione della biodiversità, al ripristino o al restauro di ecosistemi naturali e del patrimonio archeologico e culturale, alla promozione del turismo sostenibile del territorio nonché ad attività di educazione ambientale.
  3-quater. I comuni di cui al comma 3-ter possono inoltre deliberare, esclusivamente per le finalità di cui al medesimo comma 3-ter, una maggiorazione, fino ad un massimo di 2 euro, del contributo di sbarco di cui al comma 3-bis, nelle medesime forme ivi previste.
  3-quinquies. I comuni facenti parte di un'area marina protetta possono richiedere un contributo di sbarco con le stesse finalità e modalità di cui al comma 3-bis.».

La Commissione