Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2.1.
(Modifica dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991).
1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:
Art. 7.
(Misure di incentivazione).
1. Le Regioni destinano prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:
a) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
b) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL;
c) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;
d) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
e) opere igieniche, idropotabili, di risanamento ambientale;
f) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;
g) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;
h) sostegno alle attività culturali e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;
i) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.