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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.0201. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2017  [ apri ]
2.0201.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Modifica dell'articolo 7 della legge n.  394 del 1991).

  1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

Art. 7.
(Misure di incentivazione).

  1. Le Regioni destinano prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:
   a) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
   b) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL;
   c) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;
   d) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
   e) opere igieniche, idropotabili, di risanamento ambientale;
   f) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;
   g) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;
   h) sostegno alle attività culturali e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;
   i) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.