Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
Art. 2.1.
(Modifica dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991).
1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:
«Art. 7.
(Misure di incentivazione).
1. Le Regioni destinano prioritariamente una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:
a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
b) recupero dei nuclei abitati rurali;
c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
f) agriturismo;
g) attività sportive compatibili;
h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale quali il metano e altri gas combustibili nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
i) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
l) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL;
m) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;
n) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
o) opere igieniche, idropotabili, di risanamento ambientale;
p) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;
q) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;
r) sostegno alle attività culturali e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;
s) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.
2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale».