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Legislatura XVII

Proposta emendativa 2.01000. in Assemblea riferita al C. 4144-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 20/06/2017  [ apri ]
2.01000.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2.1
(Modifica dell'articolo 7 della legge n. 394 del 1991).

  1. L'articolo 7 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:

  «Art. 7 (Misure di incentivazione). – 1. Le Regioni destinano prioritariamente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel quadro della programmazione dei Fondi per lo sviluppo ad esse attribuiti dall'Unione europea, una quota delle risorse dei piani operativi regionali (POR) ai territori compresi in un parco nazionale o in un parco naturale regionale, previa intesa con i rispettivi enti di gestione, per i seguenti obiettivi:
   a) restauro dei centri storici ed edifici di particolare valore storico e culturale;
   b) recupero dei nuclei abitati rurali;
   c) opere igieniche ed idropotabili e di risanamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
   d) opere di conservazione e di restauro ambientale del territorio, ivi comprese le attività agricole e forestali;
   e) attività culturali nei campi di interesse del parco;
   f) agriturismo;
   g) attività sportive compatibili;
   h) strutture per l'utilizzazione di fonti energetiche a basso impatto ambientale, nonché interventi volti a favorire l'uso di energie rinnovabili;
   i) mantenimento dei livelli essenziali nell'erogazione dei servizi pubblici;
   l) copertura della rete di telefonia mobile e ADSL;
   m) sostegno alla pianificazione territoriale dei Comuni;
   n) restauro e riqualificazione del paesaggio, urbano e rurale, volto al recupero dei connotati identitari del territorio;
   o) realizzazione di fonti di energie rinnovabili a basso impatto paesaggistico;
   p) sostegno all'imprenditoria in agricoltura;
   q) sostegno alle attività culturali formative e di educazione in campo ambientale e a quelle volte alla valorizzazione del territorio;
   r) riduzione dei costi dei combustibili da riscaldamento per i territori montani.

  2. Il medesimo ordine di priorità di cui al comma 1 è attribuito ai privati, singoli o associati, che intendano realizzare iniziative produttive o di servizio compatibili con le finalità istitutive del parco nazionale o naturale regionale».

La Commissione