Al comma 1, capoverso Art. 31, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di garantire i livelli minimi essenziali di tutela ambientale ciascun parco è dotato di un autonomo servizio di sorveglianza la cui dotazione organica è approvata dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'economia e delle finanze. La dotazione organica della sorveglianza è commisurata alle dimensioni e alle caratteristiche ecosistemiche del parco stesso, con una previsione di unità operative compresa fra un massimo di un guardia parco ogni mille ettari e un minimo di uno ogni tremilacinquecento ettari. Il servizio di sorveglianza opera ordinariamente in sinergia con la struttura deputata del Coordinamento territoriale dei carabinieri per l'ambiente secondo i piani operativi predisposti dalla direzione dell'Ente parco.