Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
Art. 15-bis.
(Sorveglianza).
1. Al comma 2 dell'articolo 27 della legge n. 394 del 1991, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai dipendenti dell'organismo di gestione delle aree protette regionali, possono essere attribuiti poteri di sorveglianza da esercitare in aggiunta o in concomitanza con quelli già attribuiti al Corpo Forestale dello Stato. Ad essi è conferito lo status giuridico di guardaparco. Ai guardaparco dei parchi e delle aree protette regionali sono attribuite le qualifiche di agente o ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza nei limiti territoriali delle aree naturali protette regionali, nonché nei SIC e ZPS qualora la tutela sia affidata all'Ente gestore del Parco. Ai guardaparco è affidata la sorveglianza sull'osservanza degli obblighi e dei divieti previsti dalle leggi, dai regolamenti, dal piano di gestione e dai regolamenti dell'area naturale protetta e da ogni altra disposizione impartita dalle regioni, dagli organi di gestione dell'area naturale protetta e dagli enti locali che ricadono nell'area protetta».